Dove finisce il diritto d’autore

Per definizione, il diritto d’autore riconosce all’autore “la protezione morale e patrimoniale delle opere dell’ingegno di carattere creativo da questi realizzate”. Queste opere possono appartenere alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro o alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Mentre in Europa il diritto d’autore è esteso a qualsiasi opera dell’ingegno, purché sia originale e possa essere fruibile, nel diritto anglosassone, e in particolare in quello americano e canadese, condizione necessaria per il riconoscimento della tutela dell’opera, oltre alla sua originalità, è che essa possa essere espressa attraverso un supporto o una materia che ne permetta la “fissazione”. In altre parole, in questi paesi il diritto d’autore non protegge l’idea, ma ne tutela solamente la sua espressione concreta.

In generale, la legge accorda all’autore il diritto di sfruttare la propria opera per tutta la durata della sua vita e , dopo la morte, per un periodo che oscilla tra i settanta anni (Italia e resto d’Europa) e i cinquanta anni (Stati Uniti e Canada). Un’importante eccezione all’esclusività del diritto che viene riconosciuto all’autore è quella delle cosiddette “utilizzazioni libere” o fair use, ovvero l’utilizzo dell’opera per scopi didattici, di ricerca, di informazione, di commento e di critica. Dunque, nel rispetto dei limiti di cui si è appena accennato, l’utilizzo dell’opera protetta è, quindi, consentita senza la necessità di ottenere un consenso preventivo da parte dell’avente diritto.

Ma la rete è un’altra cosa

Oggi la rete mette a disposizione dei visitatori immagini, musiche e testi: milioni di persone in tutto il mondo possono visualizzare, stampare, registrare e comunque entrare nella piena disponibilità di materiale protetto dal diritto d’autore. In linea di principio, le disposizioni di legge che riguardano il diritto d’autore si applicano a Internet così come a qualunque altra situazione nella quale si faccia uso di un’opera o rappresentazione sottoposta a tutela. Ma poiché Internet, per definizione, è una rete aperta a tutti, che opera grazie a protocolli di comunicazione non protetti, applicare la tutela della proprietà intellettuale alla rete mondiale crea non pochi problemi.

Innanzitutto, il carattere transnazionale di Internet mal si concilia con le diverse normative dei singoli Stati che, come tali, esplicano i loro effetti sul solo proprio territorio. In questo Internet si differenzia da ogni altra precedente esperienza: questa sovranazionalità, unita a uno sviluppo rapido e incontrollabile e a una diffusione capillare, ne impediscono a tutt’oggi una serena regolamentazione sia a livello nazionale che internazionale. Al momento, non esiste alcuna organizzazione centrale riconosciuta in grado di ricercare e individuare le contraffazioni, né di impedire la diffusione abusiva di immagini, suoni o testi soggetti a tutela.

In assenza di una normativa che possa essere applicata in modo uniforme, alcuni operatori del settore hanno predisposto diversi codici di autoregolamentazione che obblighino chi desideri copiare o distribuire un’opera al pieno rispetto del diritto dell’autore. Tale soluzione, anche se di indubbio significato morale, è ben lungi dal poter assicurare, in termini mondiali, una tutela efficace in favore dell’autore.

Il problema della tutela

Come abbiamo visto, perché possa esservi tutela della proprietà intellettuale è necessario che l’opera sia il risultato di una creazione originale, e che sia fissata su un supporto materiale o, comunque, possa assumere una determinata forma. E’ sufficiente la presenza di queste condizioni perché l’opera su Internet possa godere della tutela accordata dalla Legge. Per maggior sicurezza è, comunque, buona regola depositare l’opera prima di renderla di pubblico dominio e contrassegnarla, al momento della sua diffusione, con il segno distintivo del copyright “©”, oppure con la dizione “Tutti i diritti riservati”. Ciò permetterà all’utente di identificare immediatamente l’opera soggetta alla tutela e quella che non lo è.

Tra le opere sottoposte alla tutela d’autore presenti su Internet ci sono:
-gli scritti, le opere letterarie, i giornali;
-le opere musicali, cinematografiche e audiovisive in genere;
-le immagini, le opere fotografiche e grafiche;
-le banche dati;
-i software;
-le pagine Web.

Accertato, quindi, che la titolarità del diritto d’autore spetta a colui che ha creato l’opera, resta da vedere quale tipo di tutela viene accordata dalla legge all’autore e all’opera creata. Nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale si identificano due differenti tipi di diritto:

a) il diritto morale, che comprende il diritto alla divulgazione dell’opera (facoltà dell’autore a rendere pubblica o meno una sua opera), il diritto alla paternità (rivendicare il riconoscimento dell’opera, facendo sì che essa sia rispettata) e il diritto all’integrità (diritto di opporsi a qualsivoglia modificazione dell’opera);

b) il diritto patrimoniale, che racchiude: il diritto di riproduzione; il diritto di commercializzazione e distribuzione; il diritto di rappresentazione e esibizione in pubblico; il diritto di trasformazione, elaborazione e modificazione.

Mentre i diritti morali sono irrinunciabili e inalienabili, restano dell’autore per tutta la sua vita e ai congiunti dopo la sua morte, i diritti patrimoniali sono cedibili a terzi e rappresentano quelli economicamente più rilevanti ai fini dello sfruttamento commerciale dell’opera.

Tutela e libera diffusione

Se, come abbiamo visto, l’autore vede riconosciuto il suo diritto integrale e assoluto sull’opera creata, le normative nazionali e internazionali vigenti in materia, d’altro canto, assicurano che tale protezione non impedisce la libera diffusione per fini culturali, didattici, di ricerca scientifica, di critica, oltre che di informazione. In tal senso, la possibilità di libero utilizzo deve essere accordata anche per le opere presenti su Internet.

In Italia, la legge 22 aprile 1941 n. 633, che riguarda la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, individua (capo V, artt. 65-71) una serie di utilizzazioni libere dell’opera, purché siano collegate alle finalità citate sopra e ne venga indicata la paternità da chi ne fa il libero utilizzo. Allo stesso modo, la convenzione internazionale di Berna, ratificata in Italia con la legge 20 giugno 1978 n. 399, all’art. 9 (2° co.) dispone che “E’ riservata alle legislazioni dei paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore”.

Negli Stati Uniti, infine, tali limiti rientrano nel cosiddetto “fair use”, che viene valutato facendo riferimento alla finalità dell’utilizzo (commerciale/educativo), alla qualità, importanza e quantità della parte utilizzata, alla natura dell’opera in questione e alla ripercussione dell’uso sul mercato e valore dell’opera. Non c’è dubbio che il diritto americano, a differenza di quello europeo, nella sua forma generalizzata e priva di casi specifici, sia molto più flessibile e consenta una maggiore adattabilità all’innovazione tecnologica e all’evolversi dei tempi.

I diritti del navigatore

Se di fronte a un palese illecito, per esempio una modificazione arbitraria, riproduzione o utilizzo dell’opera non autorizzata dall’autore e presente su Internet, c’è modo di affermare la piena tutelabilità dell’opera, più difficile è distinguere il confine lecito/illecito nell’ambito di alcune nuove tecnologie in uso sulla Rete. Ad esempio, sono sorti alcuni problemi interpretativi riguardo all’utilizzo del sistema di posta elettronica (e-mail): per esempio, un utente privato può trasmettere liberamente via e-mail un’opera soggetta a tutela? Secondo le teorie più accreditate, se tale comunicazione viene fatta nell’ambito di una “newsgroup” (invio a più persone), la trasmissione non dovrebbe essere possibile senza il preventivo consenso dell’autore. In tale circostanza, infatti, poiché l’invio sarebbe destinato ad una moltitudine di soggetti, si verificherebbe una vera e propria comunicazione pubblica, che, come tale, violerebbe le prerogative dell’autore in tema di commercializzazione e distribuzione dell’opera, nonché della sua rappresentazione ed esibizione in pubblico.

Se tale comunicazione, o meglio corrispondenza, coinvolge due soli soggetti; la faccenda è più controversa: in questo caso è possibile giudicare lecita la riproduzione dell’opera soggetta a tutela poiché la trasmissione tra due persone non è considerata pubblica ma personale e, quindi, riconducibile al cosiddetto fair use.

Un altro problema riguarda il trasferimento di “file” (FTP, File Transfer Protocol) che contengono opere protette. In questo caso non c’è dubbio che il gestore del “server”, il quale provvede a copiare il file da trasferire nel proprio computer centrale per poi permetterne il “download” da parte dell’utente finale, debba premunirsi del preventivo consenso dell’autore. Il server dovrà avere un’autorizzazione non solo per effettuare la riproduzione dell’opera, ma anche per la sua successiva distribuzione. Per quanto riguarda l’utente che preleva il file, egli sarà soggetto alle condizioni d’uso imposte dall’autore e rese manifeste dal server.

Anche per quanto riguarda Internet, in base alla trasmissibilità dei diritti patrimoniali, sarà sempre possibile il verificarsi di veri e propri accordi tra l’autore e chi è interessato allo sfruttamento dell’opera, accordi che potranno sfociare in un vero e proprio rapporto contrattuale, che regoli tutti gli aspetti collegati alle modalità di sfruttamento dell’opera.

Contraffazioni e sanzioni

In base a quanto detto fin qui risulta evidente che, in presenza di un uso illecito dell’opera, l’autore potrà avvalersi dei normali mezzi accordati dalla legge per proteggere l’opera da un’eventuale contraffazione o riproduzione/diffusione illecita e, comunque, difendersi da qualsiasi sfruttamento non autorizzato. A seconda dei casi, ciò potrà avvenire o attraverso un’azione inibitoria nei confronti del “server”, per impedire l’atto illecito, o attraverso un’azione di responsabilità civile o penale diretta nei confronti del contraffattore. In ogni caso, non vanno sottovalutate le reali e concrete difficoltà cui l’autore, o l’avente diritto, va incontro quando vuole esercitare tali azioni di tutela

Visto il carattere internazionale di Internet, se l’illecito si verifica in un paese diverso da quello di origine o residenza dell’autore, è verosimile che, seguendo i criteri di competenza giurisdizionale del caso, egli debba ricorrere ad azioni legali nel paese di residenza del server o del contraffattore, rendendo di fatto assai complicata e meno tempestiva la richiesta tutela. Per questo è necessario che la comunità internazionale arrivi velocemente a un accordo che veda l’adesione del maggior numero possibile di paesi, e che permetta una tutela globale, diretta ed efficace del diritto d’autore in ambito Internet.

Senza tali misure, è inevitabile che la violazione del diritto d’autore, già ampiamente presente sulla Rete Internet, crescerà in termini esponenziali, con gravissimi danni non solo per gli autori ma anche per sistema economico di settore che si basa sul riconoscimento e sul rispetto di tale tutela.

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