Geni e sregolatezza

Il settore delle biotecnologie è regolato da due direttive europee, la 219 e la 220 del 1990. Le due direttive riguardano la sperimentazione di organismi geneticamente modificati, il loro rilascio nell’ambiente, e la loro eventuale commercializzazione. Prima di fare un esperimento o di immettere sul mercato prodotti transgenici, dunque, è necessario chiedere l’autorizzazione delle autorità nazionali, che si muovono d’intesa con gli altri paesi europei.

In Italia le direttive europee sono state recepite nel 1992. Nello stesso anno è nato il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. Il suo obiettivo è valutare e controllare i rischi derivanti da agenti biologici modificati, esprimere pareri su atti legislativi, curare l’informazione e la diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

Nel maggio 1998 il Parlamento europeo ha approvato la “Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche” che permette di brevettare piante e animali manipolati geneticamente, oltre che parti e geni del corpo umano. Contro la direttiva, il governo italiano, insieme con quello olandese, ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea. Il ricorso ha lo scopo di far riesaminare la direttiva per integrarla con norme che tutelino maggiormente i diritti alla vita, alla salute e alla protezione della natura e dell’ambiente.Questi in sintesi i punti cruciali della direttiva:

Etica
Si pongono chiari divieti alla clonazione umana, alla modifica dell’identità genetica di ovuli e spermatozoi, all’uso di embrioni a fini commerciali, ai mutamenti di identità genetica di animali quando provocano sofferenze senza utilità medica sostanziale.

Cosa si può brevettare
Invenzioni applicabili a livello industriale; materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale e ottenuto con procedimenti tecnici; la materia vivente comprendente microrganismi (batteri e virus) e linee cellulari.

Cosa non si può brevettare
Sempre nel 1998, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato un regolamento (n. 1139/98) che impone l’etichettatura degli alimenti transgenici nei paesi della Comunità. Le scoperte, perché non implicano l’uso di una tecnica che le renda utilizzabili nell’industria; il corpo umano nei diversi stadi di sviluppo; le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, come la clonazione umana e il commercio di embrioni; le varietà di vegetali e razze animali e procedimenti biologici per la loro produzione.

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