Medici, interpreti della cura

Sabato 16 dicembre, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Piero Welby e ha detto no alla sua richiesta di staccare il respiratore artificiale e a quella di farlo, restituendolo alla morte senza dolore. La sentenza ha chiamato in causa il decisore politico, ritenendo insuperabile l’assenza di una legge del Parlamento. Lo stesso giorno, la Federazione Italiana degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FnomCeo) ha varato il nuovo codice etico che dice no all’eutanasia. L’articolo 17 afferma infatti: “Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte”. “L’autonomia e il valore etico del documento è tale che”, osserva Bianco, “anche se il Parlamento legittimasse l’eutanasia, nessuno potrebbe costringere la Federazione dei medici a rivedere il suo fermo no alle pratiche eutanasiche, come principio etico”.

Riscritto dopo circa otto anni, il codice orienterà la vita quotidiana dei 360.000 iscritti alla Federazione, ma, come ha sottolineato il suo presidente, Amedeo Bianco, non ha alcun valore normativo per i cittadini o per i magistrati. Anche se questi ultimi, in assenza di norme, su casi specifici, ne hanno tratto alcuni orientamenti. La FnomCeo sanzionerebbe, al suo interno, il medico che praticasse l’eutanasia, anche se questi non fosse punibile per la legge dello Stato. Se è vero che il codice deontologico è una norma valida solo per gli iscritti all’Ordine e non comparabile, sul piano giuridico, a una legge ordinaria, tuttavia in quel caso si aprirebbe un conflitto.

“L’obiezione di coscienza tutela la libertà dei cittadini e dei valori etici dei medici, ed è il filo di Arianna dell’intero nuovo codice”, afferma Bianco. E in caso il medico volesse obbedire alla legge dello Stato? “Subirebbe comunque il richiamo disciplinare dell’Ordine, fino alla sospensione della sua attività professionale”, risponde il presidente. “Ma dovremmo valutare nello specifico”.

In nome dello stesso valore dell’autonomia della professione medica, il Codice in tema di fecondazione assistita contraddice la legge esistente sulla materia. Infatti, non vieta esplicitamente il ricorso alla fecondazione eterologa. Perché? “Non si tratta di una forma di disobbedienza civile”, commenta il presidente, “ma di coerenza. Anche in audizione al Senato, avevamo espresso le nostre perplessità sul merito, così abbiamo riconfermato la nostra posizione e l’articolo del codice precedente”. L’articolo 44 ripropone il testo del vecchio codice, redatto prima dell’entrata in vigore della legge 40: il si all’eterologa non è generalizzato, ma anche in quest’ambito si dovrà valutare caso per caso.

Resta da interpretare l’art. 35 del nuovo codice sul consenso informato, che avrebbe potuto già offrire una risposta etica, per esempio, proprio sul caso Welby. Eppure non è stato così. Per Amedeo Bianco, si è fatta confusione tra i diversi  termini del ragionamento. “Cosa sono le eutanasie striscianti; le cure palliative, le terapie del dolore?”. La questione che rimane irrisolta è quella della revoca del consenso e di quali debbano essere le terapie di sostegno da attuare nei confronti dei malati terminali.

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